ABILITAZIONE ALLA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

22.04.2020 10:21

Abilitazione all'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione


Soggetti interessati

Le imprese che intendono svolgere l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Queste istruzioni sono valide anche per l'esercizio dell'attività di impresa di pulizie e disinfezione se svolte congiuntamente alla disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Qualora si intenda svolgere solo l'attività di impresa di pulizie e disinfezione seguire le istruzioni indicate nell'apposita scheda.


Requisiti

I requisiti richiesti dalla normativa sono relativi al possesso dei requisiti morali (vedi tabella dei soggetti che devono compilare autocertificazione per antimafia e onorabilità), di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica.

I requisiti di onorabilità sono quelli indicati all'art. 2 della legge 82/94 che devono essere posseduti:

  • dal titolare della ditta individuale, nonché dall'eventuale institore o direttore preposto;
  • da tutti i soci di società in nome collettivo;
  • da tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice e accomandita per azioni;
  • tutti gli amministratori per gli altri tipi di società, comprese le cooperative.

I requisiti di onorabilità prevedono che:

  • non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
  • non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
  • non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;
  • non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

L'art. 2 del regolamento attuativo della legge 82/94 del 07. 07. 1997 n. 274 ha altresì definito i requisiti di capacità economico-finanziaria:

  • iscrizione all'INPS e all'INAIL, se ricorrono i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
  • assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;
  • esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on-line) da indicare sul modello (nel caso di iscrizione nelle fasce di classificazione devono essere provati con dichiarazioni bancarie);
  • regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente.

Requisiti di capacità tecnica

E' necessaria la nomina da parte dell'impresa di un responsabile tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono essere posseduti da persona, preposta a tale scopo, che non sia un consulente o un professionista esterno (le imprese di pulizia non artigiane possono nominare come responsabile tecnico anche un dipendente o l'associato dell'associazione in partecipazione in possesso dei requisiti sotto indicati).

I requisiti tecnico-professionali richiesti dal decreto ministeriale sono i seguenti:

  • assolvimento dell'obbligo scolastico ed esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa. In base al contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia, si considera qualificato il dipendente con qualifica rientrante nel 3° o 4° livello e superiori;
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito secondo quanto previsto dalle norme sulla formazione professionale;
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
  • diploma universitario di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, vedi modulistica e istruzioni al seguente link: www.sviluppoeconomico.gov.it

Per partecipare all'affidamento dei servizi secondo le norme comunitarie le imprese devono richiedere inoltre l'iscrizione in una delle fasce di classificazione. La fascia di classificazione sarà quella immediatamente superiore al volume d'affari medio ( fatturato medio al netto IVA ) come di seguito riportato:

  • fino a (100 milioni di lire) Euro 51.645,69;
  • fino a (400 milioni di lire) Euro 206.582,76;
  • fino a (700 milioni di lire) Euro 361.519,83;
  • fino a (un miliardo di lire) Euro 516.456,90;
  • fino a (2 miliardi di lire) Euro 1.032.913,80;
  • fino a (4 miliardi di lire) Euro 2.065.827,60;
  • fino a (8 miliardi di lire) Euro 4.131.655,19;
  • fino a (12 miliardi di lire) Euro 6.197.482,79;
  • fino a (16 miliardi di lire) Euro 8.263.310,39;
  • oltre (16 miliardi di lire) Euro 8.263.310,39.

Tale classificazione dovrà essere calcolata in base alla media del volume di affari, al netto dell'IVA, degli ultimi tre anni ( e comunque non inferiore agli ultimi due anni).

Oltre alla classificazione relativa al volume di affari, l'impresa dovrà dichiarare di aver effettuato anche uno dei seguenti servizi nell'arco del periodo di riferimento (nei tre anni precedenti):

  • almeno uno dei servizi è non inferiore al 40% dell'importo della fascia precedente a quella per la quale si richiede l'iscrizione;
  • almeno due dei servizi sono di importo complessivo non inferiore al 50% dell'importo della fascia precedente a quella per cui si richiede l'iscrizione;
  • almeno tre servizi sono di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo della fascia precedente a quella per cui si richiede l'iscrizione.

L'impresa deve inoltre dichiarare di avere sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al 40% dei costi totali o del 60% se svolge soltanto attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che non si trovi nelle condizioni prescritte a questo punto può, in alternativa dichiarare che opera nel rispetto delle norme relative alla previdenza e all'assicurazione sociale per i dipendenti, il titolare e i soci.

Per richiedere l'iscrizione nelle fasce di classificazione occorre compilare l'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegate le dichiarazioni rese dai committenti sui lavori ricevuti. Ciascun committente dovrà compilare il modello "Dichiarazione resa dal committente" su propria carta intestata.

Le variazioni relative all'appartenenza alla fascia di classificazione devono essere comunicate entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate.

Le variazioni che comportano una variazione negativa (declassamento) della fascia di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal momento in cui si sono verificate.


Modalità di presentazione e modulistica

Le imprese che intendono iniziare una delle attività sopracitate devono presentare una pratica al Registro delle Imprese, seguendo le relative istruzioni, per l'iscrizione di Impresa Individuale con immediato inizio dell'attività, l'aggiunta/inizio di attività su Impresa Individuale già iscritta o l'aggiunta/inizio attività di società.

A tale pratica dovranno essere allegati, firmati digitalmente, per ciascun soggetto individuato nell'apposita tabella:
1) la Segnalazione Certificata di Inizio attività (scaricabile dall'apposita sezione "Modulistica"). La SCIA può essere presentata direttamente al SUAP competente (consultare le specifiche sezioni sui siti dei Comuni).
2) Dichiarazione antimafia (scaricabile dall'apposita sezione "Modulistica")

Si ricorda che in caso di mancata regolarizzazione o di non possesso dei requisiti richiesti sarà adottato un provvedimento di inibizione all'inizio dell'attività o di divieto di prosecuzione dell'attività.